Distinguiamo i termini, i casi e le possibilità per sciogliere possibili dubbi.
Gli insegnanti di religione cattolica di ruolo hanno titolarità regionale (su base diocesana) e vengono assegnati alle singole sedi scolastiche in base a un’intesa tra l’Autorità Scolastica e l’Ordinario Diocesano.
• Le regole di mobilità professionale seguono norme specifiche del CCNI (art. 27) e dell'Ordinanza Ministeriale n. 37/2025.
NB: la mobilità professionale è limitata al passaggio tra settori formativi (es. infanzia/primaria <=> secondaria I/II grado), ed è subordinata all'idoneità ecclesiastica e concorsuale.
• Per mobilità territoriale si intende un cambiamento di scuola.
• Se il cambiamento di scuola avviene nella stessa diocesi si chiama utilizzazione che si verifica nei casi seguenti:
- diversa scuola ma stesso settore formativo
- diversa scuola e diverso settore formativo
- stessa scuola e diverso settore formativo
NB: per passaggio a diverso settore formativo sono requisiti obbligatori l’idoneità ecclesiastica specifica e l’abilitazione concorsuale per il nuovo grado.
• Se il cambiamento di scuola avviene da una diocesi ad un’altra, trattasi di trasferimento. Requisito obbligatorio è il certificato di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione, da allegare alla domanda.
NB: occorre una anzianità minima, almeno 2 anni per trasferimenti interdiocesani nella stessa regione, 3 anni per altre regioni.
• È possibile fare richiesta di una assegnazione provvisoria in una diocesi diversa da quella dove si è stati immessi in ruolo per le seguenti motivazioni:
- per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni inabili o handicappati o, in assenza, ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni inabili o handicappati affidati;
- per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età;
- per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro;
- per la cura e l'assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.
NB: Requisito obbligatorio è il certificato di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione, da allegare alla domanda. L’assegnazione provvisoria vale solo un anno, poi si ritorna nella diocesi di provenienza.